Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia non ha esperito bandi di gara relativi all'affidamento ed all'esecuzione di opere e lavori. Pertanto non ha effettuato comunicazioni alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche e alla Banca Dati ANAC e MIT.
Collegamento ipertestuale ANAC relativo alle informazioni su procedure per l'affidamento di forniture (art. 9 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 modificato dal D.Lgs. n. 79/2016).
Collegamento ipertestuale MIT (non sono stati effettuati bandi di gara).